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È superflua l’audizione del minore se ha manifestato chiaramente il suo pensiero nei colloqui con gli assistenti sociali

1 febbraio 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Interessante provvedimento della Suprema Corte, in tema di audizione dei minori, con specifico riferimento all’eventualità che il bambino abbia manifestato già il suo pensiero nei colloqui con gli assistenti sociali.

Nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori adolescenti, può non procedersi direttamente alla loro audizione, laddove essi siano stati comunque sentiti personalmente nei due gradi di giudizio, in occasione della c.t.u. e degli incontri organizzati dai servizi sociali.

Lo puntualizza la Cassazione, nell’ambito dell’ordinanza n. 2001/2023, depositata lo scorso 23 gennaio.

Per poter derogare ad un adempimento altrimenti ritenuto essenziale ed ineliminabile, si legge nel provvedimento, la decisione del giudice deve però poggiare su una espressa e specifica motivazione, articolata su vari aspetti (manifesta superfluità, ascolto già effettuato da esperti, contrasto con l’interesse dei minori), così come consentito dal secondo periodo del primo comma dell’art. 336-bis c.c., attualmente vigente.

Nella fattispecie analizzata dal Collegio di piazza Cavour, la Prima Sezione Civile ha analizzato le disposizioni relative all’ascolto del minore.

Come è noto, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

Un cenno meritano i fatti oggetto della vicenda in questione. Nell’ambito di un procedimento per la modifica delle condizioni di affidamento di due figli minori adolescenti, nati da un’unione more uxorio, il Tribunale, successivamente all’espletamento di una CTU psicologica, a parziale modifica delle originarie statuizioni raggiunte tra le parti, confermava l’affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre. Inoltre, decideva di limitare il diritto di visita del padre e la frequentazione dei minori con la sua nuova compagna ad un pomeriggio alla settimana.

La Suprema Corte, dunque, ha respinto il ricorso di un uomo che aveva subito presentato la nuova partner ai suoi due figli, creando in loro confusione e disagio, visto che la donna era solita sostituirsi alla madre.