La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17903 pubblicata il 22 giugno 2023, ha sancito l’illegittimità delle prescrizioni dei percorsi di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità disposte dalla Corte di Appello di Catanzaro, cassando il relativo decreto, emesso a conclusione di un reclamo avverso il provvedimento seguito alla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio ed ai sensi dell’art. 709 ter cpc, in quanto esse, anche se prive del carattere della obbligatorietà, rappresentano un condizionamento della libera determinazione che va ad incidere, limitandolo, sul diritto personalissimo alla salute, sancito dagli artt.13 e 32 della Costituzione.
Gli Ermellini, difatti, richiamando precedenti pronunce di ugual tenore (Cass. n. 13506/2015), compiono un distinguo tra le statuizioni, ritenute legittime, circa la previsione di interventi affidati al Servizio Sociale e mirati alla diminuzione della conflittualità tra genitori, rispetto all’invito rivolto agli stessi di seguire percorsi di psicoterapia, la cui finalità sarebbe quella di raggiungere una personale maturazione emotiva, incompatibile con qualsivoglia forzatura.
L’ordinanza riveste particolare interesse poiché, molto frequentemente, nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto l’affidamento della prole in costanza di criticità nelle relazioni familiari, i giudici di merito prevedono il ricorso a percorsi psicologici di sostegno alla genitorialità o, addirittura, indicano come necessaria la psicoterapia individuale, nei confronti di uno o entrambi i genitori e a volte, in caso di mancata adesione, palesano anche, più o meno esplicitamente, l’adozione di provvedimenti limitativi circa l’affidamento dei figli.
Interessante, parimenti, la pronuncia anche in relazione ai parametri cui il giudice debba riferire per la quantificazione della misura del mantenimento in favore della prole.
Ribadisce la Corte di legittimità che uno degli elementi primari di valutazione sia rappresentato dall’aumento delle esigenze di vita dei figli, connesso alla loro crescita, elemento che non ha bisogno di alcuna prova specifica. Gli ulteriori parametri di cui si debba tenere conto sono il tenore di vita goduto dalla prole in costanza di rapporto dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di questi ultimi, dovendosi non ritenere sufficienti le mere allegazioni di documenti fiscali, ma essendo necessario un attento esame di ogni elemento capace di incidere sulla condizione economica delle parti.
Gli Ermellini specificano, fra l’altro, che il Giudice ha il potere, anche in assenza di specifica richiesta, di adottare d’ufficio tutti i provvedimenti utili alla individuazione delle reali risorse economiche di ciascun genitore, uniformandosi al medesimo principio contenuto nella recente sentenza n. 35710/21 e nelle pronunce n. 21178/18 e n. 27391/05, sulla base del principio cardine secondo cui la tutela degli interessi morali e materiali dei minori è sottratta alla disponibilità ed iniziativa delle parti.
A cura dell’Avv. Marina Marconato