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È UTILIZZABILE LA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DELLE CONVERSAZIONI SU WHATSAPP INTERCORSE CON “L’AMANTE” PER PROVARE LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FEDELTÀ E FONDARE L’ADDEBITO

31 ottobre 2023

News Regionale - Marche ,

“Come affermato dalla S.C. è possibile individuare un principio generale del nostro ordinamento, volto a favorire il diritto di difesa ex art. 24 Cost., secondo cui la corrispondenza, allorché abbia carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata, può essere divulgata senza autorizzazione, quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale. È, pertanto, individuabile il principio, secondo cui l’interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, e dall’ordinamento configurati come prevalenti nel necessario bilanciamento operato, fra i quali l’interesse, ove autentico e non surrettizio, all’esercizio del diritto di difesa in giudizio (Cass. 13 dicembre 2021, n. 39531). Come ancora di recente ribadito dalla S.C. la possibilità di trattare dati sensibili in chiave difensiva può fondarsi oltre che sull’art. 24 Cost., sull’art. 51 c.p. (Cass. pen. 24600 del 2022), anche alla luce delle nuove regolamentazioni emanate dall’Autorità Garante in tema di trattamento dei dati per ragioni di esercizio del diritto di difesa in giudizio”.


“Nel caso di specie non risulta in alcun modo provata l’acquisizione illecita di tali conversazioni, atteso che, secondo quanto riferito dalla teste, i coniugi avevano accesso ai rispettivi telefoni”.