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Disaccordo dei genitori in materia di scuola, la laicità dello Stato non impone la scelta pubblica

13 giugno 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Qualora dovesse ravvisarsi un disaccordo tra i genitori separati (ed entrambi affidatari) sulla scelta della scuola del figlio (pubblica o privata religiosa), la laicità dello Stato non può trasformarsi in un principio superiore rispetto a tutti gli altri al punto da orientare necessariamente la scelta verso un istituto pubblico. Tale principio va, invero, bilanciato con altri valori, parimenti di rango costituzionale, come il “benessere del minore e il suo interesse a mantenere i rapporti sociali” già acquisiti.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13570 /2024 depositata lo scorso 16 maggio, affermando che il principio di laicità “non può essere invocato in termini assoluti, né esso può assurgere a valore tiranno, rispetto agli altri, pure in gioco”.

La vicenda riguardava una coppia che, nell’ambito della causa di divorzio pendente, discuteva relativamente all’istituto nel quale iscrivere il figlio una volta terminate le elementari. La madre aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano l’autorizzazione all’iscrizione in prima media presso l’istituto privato religioso già frequentato, anche senza il consenso del padre. Proposto reclamo, la Corte di appello aveva confermato la decisione sottolineando che dall’audizione del minore era emerso il suo desiderio di poter continuare a frequentare il medesimo, “dove aveva numerose amicizie e buoni rapporti con gli insegnanti”. Ancora, dalla relazione psicodiagnostica richiesta da entrambi i genitori, emergeva che il minore “aveva bisogno di stabilità e conservazione dei riferimenti acquisiti, anche alla luce del disturbo non specificato, di cui soffriva”.

Il padre impugnava anche questa decisione eccependo come essa vanificasse la laicità delle scuole pubbliche realizzando una coazione del minore verso una determinata religione. Inoltre, rilevava come i desideri espressi dal bambino non potessero assumere un rilievo decisivo circa la scelta in questione, così importante per la crescita.

Per la Prima sezione civile il contrasto tra genitori legalmente separati, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, sulla scuola dei figli, deve essere risolto tutelando il preminente interesse dei minori “a una crescita sana ed equilibrata … che può ben essere fondata sull’esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa”.

Anche la CEDU (sentenza n. 54032/22), rammenta l’ordinanza, ha affermato che alcune limitazioni sulle modalità di coinvolgimento del minore in una pratica religiosa scelta da uno dei genitori non costituiscono una discriminazione se funzionali a garantire e preservare il superiore interesse del minore.