L'attenuante della provocazione è incompatibile con il delitto di maltrattamenti, essendo questo connotato, quale reato abituale, dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici.
La statuizione porta la firma della Corte di Cassazione ed è presente all’interno della sentenza n. 28417/2024. Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 15 luglio.
La provocazione da parte del soggetto passivo, specificano i giudici di piazza Cavour, non costituisce pertanto causa di esclusione del reato di maltrattamenti, la di cui pena non può essere perciò esclusa o diminuita.
La ragione giustificativa delle scriminanti previste dagli articoli 51 e 52 del codice penale risiede nell’inevitabile necessità delle relative condotte, perché, a seconda dei casi, imposte alla gente dalla legge o indispensabili per la salvaguardia di un diritto proprio o altrui non altrimenti tutelabile.
Nella vicenda al vaglio della Suprema Corte esse non sono state riconosciute, mancando l’adeguatezza funzionale della condotta rispetto all’interesse tutelato dall’ordinamento giuridico che è il presupposto essenziale perché la stessa possa essere ritenuta conforme al sistema normativo