...

COMUNICATO STAMPA AIAF RITO 31.07.2024

31 luglio 2024

Presidenza AIAF ,

COMUNICATO STAMPA AIAF RITO 31.07.2024

L’AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori

• esaminato lo schema del D.Lgs. n. 137/24, finalizzato a risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile, e il parere illustrativo della Commissione Giustizia del Senato;

• richiamati i principi del Manifesto AIAF sulla giustizia familiare del 4 marzo 2021;

• richiamato l'impegno dell'Associazione, costante negli anni, affinché, nell'ambito del diritto delle relazioni familiari, siano rispettati i principi del giusto processo;

ESPRIME

profonda preoccupazione

sia per la prossima istituzione del TPMF, sia per i correttivi all’articolato del D.Lgs. 149/22, atteso che non sono adeguatamente prese in considerazione numerose situazioni che incidono in maniera rilevante nella vita delle persone e nella protezione dei loro diritti fondamentali.

Ricorda che l’Associazione aveva salutato con grande favore la riforma mediante la diffusione di un documento che evidenziava come si trattasse di intervento normativo ad ampio raggio, nella direzione da sempre perseguita dall’Associazione stessa, di semplificazione dei procedimenti e del rispetto delle fondamentali garanzie del contraddittorio. Per questo valutava positivamente la soppressione del rito camerale, ritenendo il nuovo procedimento unitario, come elaborato, un mezzo per l’effettiva tutela dei soggetti più deboli nel contesto familiare, senza discriminazioni in ragione dello status.

Rappresenta, però, che, già in sede di osservazioni sullo schema del D.Lgs. 137/24 e di audizioni parlamentari, AIAF si era espressa sollevando una serie di perplessità in ordine ad alcune problematiche, non di scarso rilievo, palesatesi nella pratica concreta e quotidiana, e aveva mostrato preoccupazione per il fatto che lo schema stesso, di fatto, non rispondesse alle criticità evidenziatesi che ancora permanevano e permangono all’interno del D.Lgs. 149/22.

In particolare, pur ritenendo opportuni molti dei correttivi proposti, AIAF

Chiede

la modifica delle seguenti norme:

art. 473-bis.47 c.p.c., prevedendo che, anche in deroga all'art. 473-bis.11 c.p.c., ove i figli minori comuni della coppia siano residenti abitualmente in circondari differenti, la competenza sul procedimento spetti al giudice nel cui circondario risiede anche uno solo dei figli minori;

artt. 473-bis.14 e 473-bis.17 c.p.c., prevedendo che il giudice relatore, con il decreto di fissazione dell'udienza, assegni i termini per il deposito delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., fermo restando che tra il termine di costituzione del convenuto (art. 473-bis.16 c.p.c) e il termine di deposito della memoria di cui al primo comma debbano decorrere termini non inferiori a 10 giorni; che tra il termine di deposito della memoria di cui al primo comma e il termine di deposito della memoria di cui al secondo comma debbano decorrere termini non inferiori a 10 giorni e che tra la memoria di cui al secondo comma e quella di cui al terzo comma debbano decorrere termini non inferiori a 5 giorni;

art. 473-bis.15 c.p.c., specificando che il giudice, anche senza preventiva instaurazione del contraddittorio, possa respingere la domanda, in assenza dei presupposti e che il provvedimento, assunto in sede di conferma, modifica o revoca, possa essere reclamato nelle ipotesi di cui all'art. 473-bis.24 c.p.c. comma 1) n. 2) (nella formulazione proposta dallo schema di decreto), così come affermato dalla Corte di cassazione con sentenza 30/4/2024, n. 11688;

art. 473-bis.17 c.p.c., prevedendo per il ricorrente un termine più ampio per il deposito della prima memoria, qualora il convenuto, in base all'art. 473-bis.49 c.p.c., costituendosi nel procedimento di separazione personale, introduca domanda di divorzio;

art. 473-bis.24 c.p.c., estendendo la reclamabilità avverso i provvedimenti con cui il giudice respinge le domande relative a sostanziali modifiche dell'affidamento, formulate dai genitori, dal curatore speciale o dal p.m.; la norma solleva infatti gli stessi dubbi di costituzionalità, che avevano legittimato l'intervento della Consulta con sentenza n. 253/1994, quanto all'art. 669-terdecies c.p.c.; art. 473-bis.27 c.p.c., prevedendo la possibilità per le parti di nominare un proprio consulente tecnico, in caso di indagini demandate al servizio sociale;

art. 473-bis.38 c.p.c., eliminando, al secondo comma, le parole "da attuare", al fine di chiarire che il giudice competente anche per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale è il giudice di cui al primo comma;

art. 473-bis.39 c.p.c., specificando che i procedimenti ivi indicati sono decisi dal giudice in composizione monocratica, valutando altresì la correlativa modifica dell'art. 152-ter disp. att. c.p.c.; art. 473-bis.51 c.p.c., prevedendo che, in caso di ricorso su domanda congiunta, le parti possano esonerarsi reciprocamente dal deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c., in linea con quanto previsto nelle Indicazioni operative per la stesura degli atti in materia di famiglia e minori del Tribunale e della Corte d'appello di Milano;

art. 15 disp. att. c.p.c., inserendo, dopo il comma terzo, un comma bis del seguente tenore: “E’ fatto divieto al consulente tecnico d’ufficio di assumere l’incarico di consulente tecnico di parte nei procedimenti davanti alla sezione circondariale del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie nel cui albo essi sono iscritti”;

art. 152-ter disp. att. c.p.c., estendendo la disciplina ivi prevista anche ai provvedimenti di sequestro ex art. 473-bis.36, commi 2,3,4 c.p.c., con conseguente eliminazione del comma 5 dal medesimo articolo;

art. 3, n. 2) lett. b L. 898/70 e successive modifiche, sostituendo le parole "anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" con le parole "anche quando il giudizio contenzioso si sia concluso con l'accoglimento di domande congiuntamente formulate dalle parti", al fine di permettere la decorrenza del termine semestrale anche nel caso di separazione iniziata in forma contenziosa e conclusa con richieste congiunte;

art. 6 D.L. n. 132/14 conv. con modifiche in L. n. 162/14, prevedendo la possibilità, anche in sede di negoziazione assistita, del cumulo tra richiesta di separazione e richiesta di divorzio, in linea con quanto previsto dal Protocollo di intesa tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, così da incentivare il ricorso a uno degli strumenti più efficaci di ADR.

31 luglio 2024