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Interruzione incontri genitore e figlio se generano sofferenza nel minore

9 settembre 2024

News Regionale - Lazio ,

Sul principio cardine dell’istituto dell’affidamento familiare dei minori previsto dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla L.28 marzo 2001, n.149, è tornata a pronunciarsi la Prima Sezione della Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 21969 del 05.08.2024.

Con tale pronuncia si va a bilanciare il riconoscimento del diritto alla relazione col figlio minore da parte del genitore ed il diritto alla salvaguardia della condizione psicologica ed emotiva del minore stesso.

La Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 641/2023 disponeva la nomina del curatore speciale della minore, acquisiva le relazioni del Servizi Sociali, sospendeva gli incontri tra la figlia ed il padre e stabiliva l’audizione della minore e degli affidatari.

A seguito del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 641/2023, il padre della minore lamentava, tra i diversi motivi, che il proprio rapporto con la figlia fosse stato minato dalla malattia della madre, dalle denunce sporte dalla stessa nei suoi confronti e dai provvedimenti emessi delle Autorità in via prudenziale.

La Corte di Cassazione ritiene tutti i motivi inammissibili confermando quanto statuito dalla Corte d’Appello in ordine alla totale inidoneità del padre, immaturo e con ossessioni patologiche, ad avere rapporti sereni con la figlia, assumendo condotte a tratti persino aggressive.

Richiamando la Convenzione di New York del 20.11.1989 i giudici di legittimità stabiliscono che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e consapevole dei propri sentimenti, provi verso il genitore non affidatario sentimenti di avversione e repulsione, radicati e non superabili facilmente con il supporto di strutture apposite, costituisce fatto di per sé idoneo a giustificare la totale interruzione degli incontri tra lo stesso e il coniuge non affidatario in questione.


A cura dell’Avv. Emanuele Cecchetti