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Rassegna giurisprudenziale: La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce un'extrema ratio e si basa sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale

27 novembre 2024

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Rassegna giurisprudenziale: La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce un'extrema ratio e si basa sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale


La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce un'extrema ratio e si basa sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale 

In tema di adozione del minore, il giudice, nel valutare la situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il proprio convincimento su un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori. La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce un'extrema ratio e si basa sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, tenendo conto che il legislatore, all'art 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. È necessario un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni critiche dei genitori e dei familiari disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento. Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono morale e materiale, specificamente dimostrati in concreto. La natura non assoluta ma bilanciabile del diritto del minore impone che il giudice prioritariamente tenti un intervento di sostegno volto a rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio familiare e che solo all'esito del fallimento di tale tentativo, quando risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, possa dichiararsi lo stato di adottabilità.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/10/2024, n. 27999