La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 30721 del 29.11.2024, ha cassato una sentenza della Corte d’Appello di Milano, nella parte in cui aveva escluso l’addebito della separazione all’ex marito poiché le violenze dedotte dall’ex coniuge, anche se in ipotesi fossero state provate, erano state, in parte, “agite molti anni prima della separazione”, affermando invece che il solo decorrere del tempo dalle violenze “non può escludere ragionevolmente la rilevanza delle stesse ai fini della pronuncia dell’addebito”. Pertanto, è stato accolto il ricorso dell’ex moglie che aveva impugnato la sentenza anche sul punto.
La pronuncia della C.Cassazione è interessante anche sotto altro profilo: gli Ermellini hanno infatti cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale ritenendo che la predetta sentenza fosse affetta da vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale poiché il Collegio non aveva motivato adeguatamente il rigetto dell’istanza sui mezzi istruttori richiesti dalla parte sui dedotti comportamenti violenti. E ciò tenuto conto che, aggiunge la Suprema Corte, proprio dall’esame della domanda di addebito formulata dall’ ex coniuge, non si sarebbe potuto prescindere invece “dall’accertamento della sussistenza o meno delle condotte violente eventualmente perpetrate da un coniuge nei confronti dell’altro”.
A cura dell’avv. Maria Beatrice Ruggiero