L'art. 779 c.c. prevede una specifica incapacità a ricevere la donazione, circoscritta nel tempo, da parte di colui che ha rivestito incarico di tutore o pro tutore del donante, se prima non sia approvato il conto o estinta l'azione per il rendimento del conto.
Lo afferma la Suprema Corte, nelle pagine dell’ordinanza n. 3941/2025.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 16 febbraio.
La norma, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, diretta a salvaguardare la regolarità e trasparenza della procedura di rendiconto evitando che poste attive del patrimonio del donante vengano trasferite al soggetto che ne ha amministrato i beni prima che siano chiariti tutti gli aspetti della gestione, si applica, in virtù del disposto dell'art 411 c.c., anche all'amministratore di sostegno, qualora i compiti a lui demandati, quali la gestione del denaro e dei beni del beneficiario, richiedano la presentazione del rendiconto.
