Laddove la statuizione richiesta al Tribunale riguardi esclusivamente lo stato di separazione dei coniugi e il conflitto esistente riguardi solo i coniugi e l'esercizio dei diritti parentali sulla figlia minore, non venendo in rilevo un interesse di quest'ultima diverso e confliggente con quello dei due genitori che meriti di essere autonomamente rappresentato in giudizio, non vi è alcuna necessità di nominare un curatore speciale in favore della minore.
Lo ha puntualizzato la Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 10776/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato in data 24 aprile.
Tale circostanza, chiariscono i giudici di piazza Cavour, si verifica invero nei procedimenti de potestate, in cui si discuta dell'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale sul minore, il cui interesse - ove non sia già rappresentato da un tutore - deve necessariamente essere rappresentato da un figura terza rispetto ai genitori, qual è il curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
