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Nei procedimenti minorili l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza

4 luglio 2025

News Regionale - Sicilia ,

Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto.

Lo sottolinea la Cassazione, nella ordinanza n. 16637/2025.

Il provvedimento della prima sezione civile è datato 21 giugno.

Premesso che l'omesso ascolto immotivato costituisce vizio che attiene al contraddittorio, che comporta una nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio nel grado di giudizio in cui si verifica, nell’ipotesi in cui non sia stata mai formulata un'istanza affinché il giudice del merito proceda all'audizione del minore, divenuto ultra dodicenne in prossimità della fine del giudizio di secondo grado e già ascoltato dal C.T.u. nel contesto del primo grado di giudizio, il suo diritto di partecipare al procedimento e di essere ascoltato viene realizzato attraverso la nomina del suo rappresentante legale, il Curatore, affinché la comprensione dei suoi vissuti e dei suoi bisogni avvenga senza metterlo nella situazione di pressione e di fatica psicologica quale potrebbe provare se fosse chiamato ad esprimersi sul conflitto dei suoi genitori che lo riguarda.