La natura patrimoniale del diritto di regresso per il mantenimento dei figli e la sua collocazione nella successione ereditaria: è questa è la tematica analizzata dalla Cassazione all’interno della recente ordinanza n. 7187/2026. Nel provvedimento, dello scorso 25 marzo, viene chiarita dal Collegio di piazza Cavour la distinzione tra esistenza del diritto e sua azionabilità, superando i precedenti orientamenti restrittivi in tema di filiazione non accertata.
Viene, dunque, valorizzata la genesi del diritto di regresso sin dalla nascita del figlio e affermata la trasmissibilità agli eredi, anche in presenza di un accertamento giudiziale della genitorialità successivo al decesso del genitore adempiente.
Il diritto del genitore che abbia provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio, al rimborso pro quota delle spese, sostenute nei confronti dell’altro genitore, quale azione di regresso tra condebitori solidali ex artt. 1298 e 1299 c.c., sorge per il solo fatto della nascita del figlio ed entra nel patrimonio del genitore adempiente sin da tale momento, ancorché la sua azionabilità sia subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione. Ne consegue che tale diritto, pur se non ancora esercitabile al momento del decesso del genitore adempiente, ha natura patrimoniale ed è trasmissibile agli eredi, anche qualora l’accertamento giudiziale della genitorialità dell’altro genitore intervenga successivamente.
