Tribunale di Arezzo, sez. civ. sentenza n. 376 28-29 Marzo 2022 in Guida al Diritto
In tema di accettazione ereditaria, se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sé soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Nel caso di specie, accogliendo la domanda proposta dalla sorella del "de cuius" nei confronti della convenuta, coniuge del medesimo, il giudice adito, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 476 del Cc, ha dichiarato l'intervenuta accettazione dell'eredità e, di conseguenza, l'intervenuta acquisizione della qualità di erede da parte di quest'ultima, ordinandone al contempo, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, la trascrizione).
