In tema di addebitabilità della separazione personale, infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda.
Posto che l'articolo 31 della 'Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica', cosiddetta Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), dispone che «al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione», le condotte qualificabili come atti di violenza domestica devono essere considerate ai fini della determinazione del regime di affidamento esclusivo.
• Tribunale di Terni, sentenza 27 maggio 2022 n. 448 – Pres. Rel. Velletti