Cassazione civile, sez. Vi – 1, 10 Maggio 2018, n. 11279
Separazione personale dei coniugi – i provvedimenti di modifica del giudice istruttore – Non sono reclamabili
Con sentenza n. 11279 del 10 maggio 2018, la Corte di Suprema di Cassazione ha stabilito che, nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709u.c. c.p.c., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l’effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell’assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all’esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena.
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