Tribunale di Palermo, sez. I, 17 novembre 2020, n. 3726 – Assegno divorzile – rigettata la domanda – funzione assistenziale, compensativa – perequativa e risarcitoria
Assegno divorzile – rigettata la domanda – funzione assistenziale, compensativa – perequativa e risarcitoria
Il tribunale di Palermo effettuava una disamina dei principi giurisprudenziali in tema di assegno divorzile, rilevando che lo scioglimento del vincolo coniugale incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il riconoscimento di un contributo periodico deve, quindi, rispondere ai criteri di cui all’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970. Tali criteri sono individuati nella funzione dell’assegno di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi) compensativa – perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Rilevava, altresì, che nella fase dello scioglimento del matrimonio si deve considerare il principio di pari dignità dei coniugi, i ruoli endofamiliari in relazione all’assolvimento dei doveri (di chi per scelta comune si è dedicato in via esclusiva o prevalente all’accudimento dell’altro, della casa e della prole) e l’effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell’altra parte, anche in relazione alla durata del vincolo coniugale e alle potenzialità future. Pertanto, i coniugi non devono essere considerati come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise che hanno fissato lo stato reddituale e patrimoniale attuale.
Nel caso di specie, il Tribunale di Palermo, sulla scorta dei principi della Corte di Cassazione, valutava che lo squilibrio accertato delle parti non risultava essere il precipitato delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, al quale l’apporto personale dell’uno e dell’altro coniuge risultava essere analogo e che non aveva comunque comportato alcuna rinuncia e/o menomazione a possibili aspirazioni personali e lavorative di entrambi i coniugi e, considerata anche la durata del matrimonio, 8 anni, rigettava la domanda di assegno divorzile.
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