Interessante pronuncia della Corte di Cassazione in materia di separazione consensuale, con espresso riferimento alla disciplina dell’assegno di mantenimento.
In caso di separazione consensuale l'assegno di mantenimento va corrisposto dal momento in cui si deposita il ricorso e non, invece, successivamente in presenza di omologa. Naturalmente perché ciò accada non deve essere presente alcuna clausola che differisca l'assegnazione del mantenimento. Lo ha precisato la Cassazione, attraverso la sentenza n. 41232/21.
L’obiettivo, in sostanza, è evitare qualsiasi pregiudizio nell’ambito del diritto a percepire l’assegno di mantenimento per via delle lungaggini processuali. E se anche la separazione consensuale è più breve rispetto a quella giudiziale, chiarisce la Suprema Corte “è pur sempre indispensabile per i coniugi che abbiano formato il relativo ricorso congiunto, agire in giudizio o comunque attivare un procedimento per conseguire quanto stabilito negli accordi. In altri termini si è in presenza pur sempre di un procedimento peculiare, ma indispensabile per fare valere un diritto che trova la sua fonte nell’accordo tra i coniugi”.
Il tempo necessario affinché il procedimento si concluda non può andare a discapito di chi lo ha dovuto effettivamente attivare, da ciò derivando che l’assetto di interessi che ne è oggetto operi una volta emanato l’atto conclusivo del procedimento, fin dal momento in cui questo stesso ha avuto inizio (naturalmente, a condizione che sul punto non venga indicato diversamente).
Secondo la Corte, A ben vedere, “Io stesso generale principio della necessità di escludere qualsiasi pregiudizio del diritto per il solo decorso del tempo necessario a farlo valere può, sia pure effettivamente mutatis mutandis, trovare applicazione al caso della separazione consensuale : anche se questa è ben diversa dalla separazione giudiziale, tuttavia è pur sempre indispensabile, per i coniugi che abbiano formato il relativo ricorso congiunto, agire in giudizio o comunque attivare un procedimento — nella specie, giudiziale e peculiare, sebbene di non pacifica qualificazione — per conseguire l’efficacia degli accordi così in quella sede raggiunti”.
La Cassazione ha, dunque, espresso il principio di diritto secondo cui “l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto sia pure che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa”.
