Si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso.
Lo precisa la Suprema Corte, all’interno della sentenza n. 47219/2022, depositata lo scorso 14 dicembre.
La diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto, si legge nel provvedimento, integra il reato di cui all'art. 600-ter, terzo e quarto comma, c.p. ed il minore non può prestare consenso ad essa.
Integra il reato di violenza sessuale la condotta di chi, per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che, comunque, ne coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale.
Nel caso analizzato dai Giudici di Piazza Cavour, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza con la quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di violenza sessuale per avere costretto con minaccia, con plurime comunicazioni inviate via sms, una minore degli anni 14 a compiere atti erotici su di sé.
