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La collocazione in Cig non legittima la revoca dell’assegno di mantenimento

21 dicembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La collocazione in Cassa integrazione non è da considerarsi un fatto nuovo, tale da legittimare la revoca dell’assegno di mantenimento.

Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno della recente ordinanza n. 36800/2022, depositata lo scorso 15 dicembre.

Nel caso in esame analizzato dal Collegio di Piazza Cavour, rispetto al giugno del 2020 allorché fu emesso, su accordo delle parti, il provvedimento di collocamento dei minori presso la madre, che fissava a carico del ricorrente l'assegno di contribuzione al mantenimento di euro 400,00, non era emersa la prova della diminuzione dei redditi del ricorrente.

Quest’ultimo, invero, non aveva dimostrato i redditi percepiti prima e quelli invece percepiti nei mesi successivi.

Col provvedimento in questione la Suprema Corte torna a ribadire che, comunque, l’essere collocati in Cassa integrazione non determina la revoca dell’assegno di mantenimento.

La Corte di Cassazione, dunque, torna ad occuparsi dei presupposti in presenza dei quali è possibile per il giudice dichiarare la cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli affidati alla madre.