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L’assegnazione dei beni non comodamente divisibili viene subordinata al consenso dei coeredi

21 dicembre 2022

News Regionale - Sicilia ,

Interessante provvedimento in ambito di famiglia e successioni, emanato recentemente dalla Corte di Cassazione. L’ordinanza n. 36736/2022, depositata lo scorso 15 dicembre, fa luce su una fattispecie non semplice da analizzare. Appare necessario fare un accenno ai fatti oggetto della vicenda.

Agli eredi, fratelli della defunta, pur in assenza di una loro richiesta, venivano assegnati in maniera congiunta alcuni beni difficilmente divisibili e veniva posto a loro carico un preciso conguaglio. Statuendo sulla necessità di un consenso esplicito degli interessati ad una tale assegnazione, il Collegio di Piazza Cavour ha affermato un importante principio di diritto.

Per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, un uomo citava in giudizio i fratelli della moglie deceduta. Il Tribunale la disponeva, assegnando alcuni beni all'attore, che ne faceva richiesta, e altri congiuntamente ai convenuti, a carico dei quali il giudice stabiliva una somma a titolo di conguaglio. Spettando all'attore i 2/3 dell'asse, stante la scomoda divisibilità dei beni che ne impediva un’omogenea distribuzione tra i coeredi, applicava l’art. 720 c.c., anche con attribuzione in maniera congiunta a più condividenti. Gli eredi appellavano la sentenza, ma l’impugnazione veniva rigettata, condividendo la Corte territoriale le ragioni che avevano indotto il Tribunale ad attribuire ai convenuti i beni residui dietro pagamento del conguaglio.

Gli eredi della moglie ricorrevano, dunque, per la cassazione della sentenza: questi rilevavano come fosse stata per loro disposta l'assegnazione dei beni in maniera congiunta, nonostante l'assenza di una loro richiesta in tal senso, sebbene i beni fossero stati dichiarati non comodamente divisibili. Nella fattispecie, i convenuti avevano manifestato solo la volontà di aderire alle proposte conciliative dell'attore.

Nell’ambito della normativa contemplata dall’articolo 720 del codice civile, l’espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell’attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali in capo al giudice della divisione si estendano fino all’inclusione d’ufficio dell’immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota.

Analogamente, conclude la Suprema Corte, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l’inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesto congiuntamente l’attribuzione, essendo in linea di principio vietato il cd. raggruppamento parziale delle porzioni.