Rientrano tra le condizioni di "inferiorità psichica o fisica", previste dall'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, del codice penale, anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione, mediante sentenza n. 47670/2022, depositata lo scorso 16 dicembre.
La terza sezione penale della Suprema Corte torna a far luce su una fattispecie già dibattuta, oggetto di analisi sia in dottrina che in giurisprudenza.
In tema di reati sessuali, si legge nel provvedimento, poiché la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del convincimento del giudice, è essenziale la valutazione circa l'attendibilità del teste.
Tale giudizio, argomentano i Giudici di Piazza Cavour, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale.
Il giudizio, inoltre, è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria.