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Assegno divorzile, non ammissibili in Cassazione le censure afferenti al merito del giudizio

27 dicembre 2022

News Regionale - Sicilia ,

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. Lo puntualizza la Cassazione, all’interno della recente ordinanza, la n. 36559/2022, depositata lo scorso 14 dicembre.

Nel quantificare l'assegno di divorzio, argomenta il Collegio di Piazza Cavour, il giudice non è tenuto prendere in considerazione tutti, e contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della l. n. 898 del 1970, ma può anche prescindere da alcuni di essi, dando adeguata giustificazione delle sue valutazioni, con una scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.

Nella stessa decisione, inoltre, sono stati enunciati altri principi in materia di ricorso per cassazione e assegno di divorzio:

-in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.

- nel quantificare l'assegno di divorzio, il giudice non è tenuto prendere in considerazione tutti, e contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della l. n. 898 del 1970, ma può anche prescindere da alcuni di essi, dando adeguata giustificazione delle sue valutazioni, con una scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.

Un cenno meritano i fatti oggetto della vicenda analizzata dal Collegio di piazza Cavour.

La fattispecie ha come protagonista un uomo e una donna: lui, un medico chirurgo di 55 anni, proprietario di più immobili di notevole valore economico e con un reddito notevolmente superiore a quella della ex moglie; lei di anni 54, con un'attività di giornalista free-lance svolta in maniera saltuaria e il cui reddito era stato costituito quasi per intero da un contratto di lavoro poi venuto meno.

La donna perde il lavoro, per vicende personali.

In considerazione dell'evidente disparità economico-patrimoniale tra i due ex coniugi e della mancanza di autosufficienza economica della moglie, delle elevate difficoltà di procurarsi mezzi adeguati in futuro a causa della sua età e della precarietà del suo lavoro, della durata del matrimonio e di ogni altro elemento richiamato dalla norma di cui all'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, la Corte d'Appello di Bologna (Corte d'Appello di Bologna, sentenza 20 dicembre 2019 n. 3594 – Pres. Benassi, Cons. Rel. Indirli) aveva ritenuto che l'assegno divorzile dovesse essere aumentato sino alla misura di € 800,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, intendendosi tale somma adeguata per rendere autosufficiente la donna in relazione ai suoi bisogni.

È stato poi ritenuto che l'assegno non dovesse essere ridotto al minimo indispensabile per vivere, ma neppure essere tale da soddisfare quei bisogni di cui poteva godere la moglie in costanza di matrimonio.

Il provvedimento della Corte territoriale felsinea viene, però, impugnata dall'ex marito della donna.