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La rinuncia all’eredità non è revocabile tacitamente

2 gennaio 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Interessante ordinanza della Corte di Cassazione in materia di successioni. Con provvedimento n. 37927/2022, depositato lo scorso 30 dicembre, la Suprema Corte pone l’accento su alcuni rilievi nell’ambito della rinuncia all’eredità.

La rinuncia all'eredità si sostanzia in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento dell'atto, precisa il Collegio di Piazza Cavour, determina la perdita del diritto all'eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (si parla del cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia) nel momento in cui si verifichi l’acquisto dell’eredità da parte di altri chiamati.

La rinuncia, si legge nel provvedimento, richiede una forma scritta ad substantiam e precisamente una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere e inserita nel registro delle successioni.

Ne consegue, conclude la Cassazione, che una revoca tacita della rinunzia appare inammissibile.