Interessantissima sentenza del Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, dello scorso 28 dicembre 2022. La pronuncia, la n. 17/2022, statuisce il seguente principio di diritto in materia giuslavoristica: l’articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente articolo 39, sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità.
Posto che la legge ha riconosciuto il diritto a periodi di riposo per il genitore lavoratore dipendente (in primis per la madre, in alternativa per il padre), ed in misura non cumulabile tra i due, la non considerazione – ai fini dell’esercizio del diritto - della presenza nel nucleo familiare della madre non lavoratrice dipendente comporterebbe una irragionevole esclusione dalla titolarità (ed esercizio) del diritto del padre lavoratore dipendente.
Il riconoscimento al padre lavoratore dipendente del diritto a periodi di riposo, anche nel caso di madre “casalinga”, non solo non comporta alcun danno a carico delle famiglie composte da due lavoratori dipendenti, poiché un solo diritto a periodi di riposo è comunque esercitabile da parte dei genitori; ma al contrario, consente di realizzare in modo pieno e diffuso, nei limiti di legge, l'accesso alla misura di tutela da parte di tutti i genitori dei quali almeno uno sia lavoratore dipendente.
Non può, dunque, essere condiviso, si legge nella sentenza, quanto sostenuto dall'Amministrazione appellante, secondo la quale "se la madre è casalinga, un genitore strutturalmente è presente in casa, con ciò soddisfacendo in radice quei bisogni a cui l'istituto in parola, quale misura ausiliativa non dei genitori ma del bambino, è preordinato".
