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Il notaio con una nuova famiglia non può chiedere la riduzione dell’assegno divorzile

16 gennaio 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La costituzione del nuovo nucleo familiare non costituisce sopravvenienza rispetto al giudizio di divorzio, trattandosi di circostanza di fatto antecedente alla dichiarazione della cessazione del vincolo coniugale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 356/2023, depositata il 10 gennaio scorso.

Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile, si legge nel provvedimento, postula l'accertamento di una sopravvenuta e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa idonea ad integrare i giustificati motivi di cui all'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898.

Nel caso analizzato dai Giudici di Piazza Cavour, protagonista è un notaio che ha costituito un nuovo nucleo familiare.

Sulla base di ciò, richiedeva la riduzione dell’assegno divorzile.

La Suprema Corte, però, ha rigettato la richiesta come sopra motivato.

L’orientamento affermato segue gli arresti precedenti, già consolidati.