Interessante ordinanza della Corte di Cassazione, in materia di patto di famiglia. Con l’ordinanza n. 1228/2023, depositata lo scorso 17 gennaio, la Cassazione fa luce sull’eventuale giudizio intrapreso nei confronti del patto di famiglia.
Il patto di famiglia, come è noto, è un contratto disciplinato agli articoli 768 bis e seguenti del Codice Civile con il quale l'imprenditore o il socio di una società possono trasferire, in tutto o in parte ad uno o più discendenti, ossia a figli o nipoti, l'azienda o le proprie quote sociali.
In pratica, il patto di famiglia consente di anticipare la successione dell'imprenditore, permettendo il passaggio generazionale all'interno dell'impresa e sottraendola a future dispute ereditarie.
La possibilità di stipulare un patto di famiglia rappresenta una eccezione al divieto di patti successori, ossia alla regola secondo cui non producono alcun effetto gli accordi che si riferiscono ai beni di una successione non ancora aperta.
Nel giudizio intrapreso ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti di patto di famiglia ai sensi dell'art. 768- bis c.c., si legge nell’ordinanza, non sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari che abbiano partecipato al contratto e che abbiano rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti del codice civile.