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La richiesta di modifica dell’assegno di divorzio va valutata secondo il “diritto vivente”

27 gennaio 2023

News Regionale - Sicilia ,

Nel caso in cui l’ex coniuge chieda una revisione dell’assegno divorzile in virtù di sopravvenute circostanze potenzialmente idonee ad alterare l’assetto economico inizialmente stabilito, il giudice deve applicare il c.d. “diritto vivente” tenendo conto dell’interpretazione giurisprudenziale corrente al momento della decisione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 1645/2023, dello scorso 19 gennaio.

La Corte d'appello di Bologna respingeva il ricorso formulato da un ex marito avverso il decreto con cui il Tribunale aveva rigettato la sua richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, statuite nel 2015 e già modificate nel 2016.

La richiesta era fondata sul fatto che dal 2018 la donna si era concretamente allontanata dalla casa coniugale, a lei originariamente assegnata insieme ai 3 figli, ormai maggiorenni. La Corte territoriale dava conto dell'assenza di un peggioramento delle condizioni economiche dell'uomo, oculista di fama internazionale, né di un miglioramento di quelle dell'ex moglie (che svolgeva la professione di giornalista), circostanze la cui sopravvenienza, nell'uno o nell'altro caso, avrebbe potuto determinare una modifica dell'assegno divorzile. L'uomo, dunque, ha proposto ricorso per cassazione, rilevando come dovesse esserci una diversa interpretazione dei criteri di riconoscimento dell’assegno divorzile.

La Suprema Corte ribadisce quanto già affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 1119/2020), secondo cui è necessaria la sopravvenienza di fatti nuovi ai fini della modifica delle condizioni contenute nel provvedimento giurisdizionale.

I “giustificati motivi” che legittimano la richiesta di revisione dell’assegno divorzile, non possono consistere nel mutato indirizzo giurisprudenziale di legittimità. La revisione dell'assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, presuppone l'accertamento di fatti sopravvenuti nelle condizioni economiche degli ex coniugi, idonei ad alterare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti.

In conclusione, si legge nel provvedimento, il giudice deve applicare il c.d. “diritto vivente” tenendo conto dell’interpretazione giurisprudenziale corrente al momento della decisione.