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Spese straordinarie, fa fede il titolo giudiziale

2 febbraio 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La previa concertazione delle spese straordinarie specificamente indicate trova fondamento nel titolo giudiziale posto a base delle stesse, non impugnato e vincolante tra le parti.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 793/2023, depositata lo scorso 12 gennaio.

Il giudice del merito ha scrutinato in dettaglio i singoli esborsi in applicazione dei criteri fissati nel titolo e previa valutazione della tipologia e della giustificazione di ogni spesa, accertando, in relazione ad alcuni degli esborsi, la mancanza di debita documentazione a supporto, in relazione ad altri, la condivisione della spesa e della finalità educativa da parte dell’altro genitore.

Una donna depositava ricorso in Cassazione, chiedendo il rimborso delle spese straordinarie sostenute per i figli, senza però aver consultato preventivamente il suo ex marito.

Tale inderogabile obbligo di concertazione preventiva tra i coniugi era stato imposto dal Tribunale e la protagonista della vicenda non l'avrebbe rispettato.

Il Collegio di piazza Cavour, dunque, concorda con la decisione espressa dalla Corte d'Appello, che ha chiaramente espresso la ratio decidendi secondo cui “la previa concertazione delle spese straordinarie specificatamente indicate trovava fondamento nel titolo giudiziale, mai impugnato e pacificamente vincolante tra le parti”.

Inoltre, in secondo grado era stata accertata la debita mancanza di documentazione a supporto in relazione ad alcuni degli esborsi oggetto di causa.