Il principio basilare in materia di divisione di beni comuni è quello stabilito dall'articolo 1114 c.c., il quale prevede che la divisione ha luogo "in natura, in parti corrispondenti alle rispettive quote"; tale principio è richiamato, poi, con specifico riferimento alla divisione della comunione ereditaria, dall'articolo 718 c.c., che afferma il "diritto dei beni in natura", vale a dire il diritto di ciascun comproprietario di richiedere la sua parte dei beni comuni in natura.
Lo precisa il Tribunale di Patti, nella sentenza n. 11/2023, dello scorso 5 gennaio.
Altro principio fondamentale, si legge nel provvedimento, è quello previsto dall'articolo 727 c.c., che richiede, di regola, la formazione di porzioni qualitativamente omogenee. Naturalmente, la divisione in natura, quando il giudizio di divisione abbia ad oggetto un unico bene immobile, presuppone che il bene caduto in comunione sia divisibile, dovendosi applicare, nel caso contrario, le regole stabilite nell'articolo 720 c.c., a norma del quale l'immobile non divisibile deve essere preferibilmente attribuito nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza, salvo il caso in cui nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, per il quale è stabilita la vendita all'incanto.
In caso di divisione giudiziale di un immobile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso.
• Tribunale Patti, sentenza, 5 gennaio 2023, n. 11 - Pres. Samperi, Giud. Rel. Arena
