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L'assicurazione a favore di terzo può essere sottoscritta da un procuratore

6 febbraio 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La designazione del beneficiario, al pari della sua revoca, può essere compiuta dal contraente, sia personalmente, sia a mezzo di rappresentante e a ciò non osta la disciplina propria dell'assicurazione sulla vita: l'articolo 1920 c.c., per la designazione, e l'articolo 1921 c.c., per la revoca del beneficiario, stabiliscono che sia valida la designazione fatta nel contratto di assicurazione, con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento.

Lo puntualizza il Tribunale di Vercelli, nella recente sentenza n. 21/2023, dello scorso 13 gennaio.

Escluso il testamento, atto questo personalissimo, è ben possibile che la designazione, e dunque la revoca, avvengano nel contratto di assicurazione o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore e non è escluso che ciò avvenga a mezzo di procuratore, generale o speciale, posto che nessuna norma di legge stabilisce un divieto analogo a quello previsto dall'articolo 778 c.c., che è specificatamente applicabile solo alle donazioni dirette.

• Tribunale Vercelli, sentenza, 13 gennaio 2023, n. 21 – Giudice Fanini