La designazione del beneficiario, al pari della sua revoca, può essere compiuta dal contraente, sia personalmente, sia a mezzo di rappresentante e a ciò non osta la disciplina propria dell'assicurazione sulla vita: l'articolo 1920 c.c., per la designazione, e l'articolo 1921 c.c., per la revoca del beneficiario, stabiliscono che sia valida la designazione fatta nel contratto di assicurazione, con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento.
Lo puntualizza il Tribunale di Vercelli, nella recente sentenza n. 21/2023, dello scorso 13 gennaio.
Escluso il testamento, atto questo personalissimo, è ben possibile che la designazione, e dunque la revoca, avvengano nel contratto di assicurazione o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore e non è escluso che ciò avvenga a mezzo di procuratore, generale o speciale, posto che nessuna norma di legge stabilisce un divieto analogo a quello previsto dall'articolo 778 c.c., che è specificatamente applicabile solo alle donazioni dirette.
• Tribunale Vercelli, sentenza, 13 gennaio 2023, n. 21 – Giudice Fanini