Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.
Lo afferma il Tribunale di Novara, nella sentenza n. 8/2023, dello scorso 9 gennaio.
Grava, dunque, sulla parte che abbia abbandonato la casa coniugale provare che l'intollerabilità della convivenza si è verificata in un momento antecedente.
Integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Nel caso di specie, la moglie, parte resistente ha dedotto sia di essersi sempre occupata in via esclusiva del figlio minore, affetto da disabilità grave, sia l'avvenuto abbandono morale e materiale da parte del padre seguito all'abbandono dalla casa coniugale ed il mancato esercizio del diritto di visita nel corso del procedimento, circostanze queste, mai contestate.
• Tribunale Novara, sentenza, 9 gennaio 2023, n. 8 – Pres. Delle Site, Giud. Rel. Zanin