In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della l. n. 104/1992, in forza dell’art. 337-septies c.c. (già art. 155-quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull’affidamento, condiviso od esclusivo.
Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 2670/2023, dello scorso 30 gennaio.
Il Collegio di piazza Cavour rafforza, dunque, la tutela dei figli maggiorenni con handicap grave. E respinge il ricorso di un padre che voleva ridurre l’assegno in favore del figlio minore, limitando anche le visite che la ex moglie gli chiedeva invece di incentivare, per dargli un aiuto con il ragazzo affetto dalla sindrome di down. La Suprema Corte afferma il dovere di mantenere i figli maggiorenni con handicap grave, estendendo le norme previste per il mantenimento dei minori (articolo 337 del Codice civile). Spetterà poi al giudice valutare il grado di autonomia e la necessità o meno di un intervento assistenziale permanente.
Il figlio che ha compiuto i 18 anni ha diritto a vivere nella casa familiare, e il genitore non convivente non può, per effetto della separazione o del divorzio, sentirsi esonerato dai compiti quotidiani di assistenza e di accudimento scaricandone il peso, per un tempo indefinito sul genitore convivente. Il giudice può intervenire in caso di mancato rispetto di questo dovere.
Va, quindi, escluso che nell’estensione possano rientrare anche le norme sull’affidamento condiviso od esclusivo. Diversamente si dovrebbe concludere - precisano i giudici - che il figlio portatore di handicap, magari solo fisico, anche se ma maggiorenne, si possa considerare in automatico privo della capacità di agire. L’intento del legislatore è di creare una figura ulteriore protettiva dei figli maggiorenni con handicap.
E questo con la volontà di protrarre, anche dopo i 18 anni, per un tempo indeterminato, il dovere dei genitori di curare e accudire il figlio la cui condizione fisica o psichica richieda un impegno equiparabile a quello del genitore di un minore.
La Suprema Corte ha rammentato come la norma non stabilisca una dichiarazione di incapacità dei portatori di handicap in via generale, equiparandoli ai minorenni, poiché il richiamo alla legge n.104 del 1992 è stato effettuato al solo fine di indicare con precisione i requisiti sostanziali che il giudice civile deve verificare per applicare la norma.
