L’assunzione di responsabilità da parte dei genitori come pure il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, costituiscono situazioni giuridiche serventi focalizzate sul primario interesse del minore. Nel caso di conflittualità fra genitori e ascendenti, occorre bilanciare le divergenti posizioni nella maniera più consona al primario interesse del minore il cui sviluppo è assicurato dal sostegno e dalla cooperazione della comunità parentale.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 2881/2023, dello scorso 31 gennaio.
Il carattere del rapporto a cui si riferisce l’articolo 317 bis del codice civile implica una spontaneità di relazione e non una coercizione.
Il mantenimento di rapporti significativi, perciò, non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino ad una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i 12 anni o che comunque, risulti capace di discernimento, ex articolo 336 bis codice civile.
Nel caso in esame, la Corte di merito non ha completamente indagato su quale fosse il superiore interesse, specifico e concreto, dei bambini nella situazione di conflittualità creatasi fra la famiglia paterna e i genitori.
Il provvedimento, argomentano i giudici di piazza Cavour, non spiega quale fosse il preciso tornaconto dei minori a vedere partecipare ciascuno degli ascendenti nel progetto educativo e formativo che li riguardava.
Occorreva, inoltre, monitorare la capacità di discernimento dei bambini coinvolti al fine di disporne l’ascolto in presenza delle condizioni previste dall’articolo 336 bis codice civile e, comunque, tenere conto della riottosità di uno dei minori a questo coinvolgimento per evitare l’imposizione di rapporti non voluti, valutando, invece, la possibilità di individuare strumenti capaci di creare la necessaria spontaneità.
