Occorre sospendere la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio alla donna tossicodipendente, mostratasi inadeguata come madre. Nella valutazione non è stato decisivo il problema della donna con la droga, bensì la sua palese incapacità di prestare assistenza morale e materiale al bimbo.
In definitiva, secondo il provvedimento in esame non è determinante la dipendenza da sostanze stupefacenti nelle decisioni riguardanti la responsabilità genitoriale.
Confermata, anche in Cassazione, la decisione con cui è stata sancita l’adottabilità del figlio della donna. Inequivocabile, secondo i Giudici, il quadro complessivo: è accertata l’incapacità della donna nel rispondere ai bisogni del bambino.
Questo, in sintesi, il quadro emergente dalla ordinanza n. 2072/2023 della Suprema Corte, emanata lo scorso 24 gennaio.
Nella vicenda in questione, a far scattare l’allarme è stato il ricovero del bambino, in tenerissima età, nel reparto di Terapia subintensiva neonatale di una struttura ospedaliera. A causa di questo significativo episodio il Tribunale per i minorenni ha aperto, su input del Pubblico Ministero, un procedimento volto a verificare lo stato di abbandono del bambino, riconosciuto solo dalla madre.
Alla luce della “inadeguatezza mostrata dalla donna a prestare al figlioletto la dovuta assistenza materiale e morale”, in prima battuta è stata sospesa la responsabilità genitoriale della donna mentre il bambino è stato collocato in una casa famiglia.
Sono state, inoltre, regolamentate le modalità di visita materna, stabilite in una volta a settimana. Infine, è stato richiesto al Servizio per le dipendenze un nuovo monitoraggio della situazione della donna.
Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, si legge nel provvedimento, ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, considerati in base ad una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito.
Il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori.
L’inesistenza di una rete familiare e i tempi lunghi di recupero della madre rendono il progetto di recupero incompatibile con le esigenze del bambino.