"L'elevato tenore di vita della famiglia durante il matrimonio non è condizione sufficiente a far sorgere in capo al coniuge economicamente più debole il diritto a percepire un assegno divorzile, quand'anche la differenza tra le entrate dell'uno e dell'altro coniuge sia marcata.
Non si ravvisano i presupposti per prevedere un assegno divorzile con funzione compensativa - perequativa quando il coniuge durante il matrimonio ha svolto regolarmente il suo lavoro, non avendo rinunciato ad altre concrete opportunità di lavoro e non avendo sacrificato le sue aspettative professionali nell'interesse del coniuge o della famiglia"
Tribunale di Pesaro, sentenza n. 735, sezione prima, del 09.11.2022
