La Suprema Corte, nell’ordinanza n. 3780/2023, dello scorso 8 febbraio, ha rammentato che il criterio della prevenzione è venuto meno con la Riforma Cartabia – applicabile ai procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022 – che, intervenendo proprio sull’art. 38 disp.att. c.c., ha modificato i criteri del riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, estendendo la "vis attractiva" del primo al caso in cui il procedimento innanzi al Tribunale ordinario sia introdotto dopo l’instaurazione di quello innanzi al Tribunale per i minorenni.
Nel caso in esame, il Procuratore Generale, rilevata l'ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio, praticabile anche nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, ha concluso per la competenza del Tribunale ordinario di Fermo, in quanto dinanzi ad esso era pendente, al momento della proposizione del primo ricorso del PM, il giudizio di separazione dei coniugi, senza che la sopravvenuta conclusione di quel giudizio, in virtù di decisione non più impugnabile, potesse comportare il ripristino della competenza del Tribunale per i minorenni, non essendo l'art. 5 c.p.c. espressamente derogato dall'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
In altri termini, la vis attractiva a favore del tribunale ordinario non potrebbe venir meno per effetto di vicende nuove verificatesi in epoca successiva all'esercizio dell'azione.