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Danno non patrimoniale, negato il risarcimento al figlio se la madre è deceduta per sua colpa

20 febbraio 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Non è prospettabile un risarcimento per i danni subìti da chi sia stato unico responsabile del sinistro stradale, alla luce del principio generale secondo cui nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato a sé stesso.

Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 4054/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 9 febbraio.

Nella vicenda esaminata, un figlio chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte della madre. Tuttavia, lo stesso figlio aveva avuto un ruolo determinante di colpa nella dinamica del sinistro stradale che ha condotto la madre al decesso.

Nel percorso logico-giuridico intrapreso dalla Suprema Corte, viene richiamato l’articolo 129 del Codice delle assicurazioni private.

Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:

a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;

b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Secondo il collegio di piazza Cavour, in conclusione, non è risarcibile il danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso.