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“Luogo abitualmente frequentato da minori”, cosa si intende concretamente nell’ambito degli atti osceni?

20 febbraio 2023

News Regionale - Sicilia ,

Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui all’art. 527 c.p., comma 2, per “luogo abitualmente frequentato da minori” si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico.

La sottolineatura giunge direttamente dalla Corte di Cassazione, che formula alcune precisazioni sul tema in questione nell’ambito della sentenza n. 3694/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 30 gennaio.

In particolare, i luoghi abitualmente frequentati dai minori, al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto, sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all'interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve (come un muretto sulla pubblica via, strade o piazze notoriamente luogo di incontro di adolescenti, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale).

Né si richiede, si legge nel provvedimento, che alla condotta assistano effettivamente persone minori, essendo sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza delle stesse.

Alla luce di tali principi, conclude il collegio di piazza Cavour, rientra nel concetto di luogo abitualmente frequentato da minori, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la strada scelta e frequentata da minori come luogo ludico ed il balcone di un'abitazione ove risiedano anche minori, anch'esso luogo ludico abituale per elezione specifica.