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Affida i figli a una vicina con problemi psichiatrici e scompare per diverse ore: sì all’adottabilità dei minori

21 febbraio 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Una delicata vicenda familiare è stata oggetto di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 4197/2023, depositata lo scorso 10 febbraio.

Nel caso in esame, una madre aveva deciso di affidare temporaneamente i figli ad una vicina che, notoriamente, era affetta da gravi problemi psichiatrici.

L’episodio vagliato dal collegio di piazza Cavour, insieme ad altre condotte, certifica un’assoluta mancanza di consapevolezza del ruolo genitoriale ed un’incapacità di fondo ad assolvere i doveri fondamentali ad esso sottesi, sovente posti in secondo piano rispetto all’esigenza della donna di soddisfare le proprie esigenze individuali.

Invero, se una madre affida i figli ad una vicina con problemi di fragilità psichiatrica e poi scompare per diverse ore, allora l’adozione è l’unica strada percorribile per tutelare il presente e il futuro dei minori.

Netta la posizione assunta dai giudici d’Appello e poi confermata anche dalla Cassazione: nonostante le obiezioni proposte dalla donna, i giudici di secondo grado avevano confermato l’adottabilità dei minori sancita in primo grado.

Come si legge nel provvedimento, decisivo appare il riferimento alla condizione di disagio psichico della donna e ad alcune inequivocabili condotte dalla stessa tenute. In particolare, viene sottolineato che in un’occasione la donna non ha esitato ad affidare i figli ad una vicina di casa con problemi di fragilità psichiatrica, rendendosi irreperibile per ore.

Per completare il quadro, infine, sono state richiamate le osservazioni messe per iscritto all’interno di una relazione predisposta dagli operatori della comunità familiare ove la donna era ospitata insieme all’ultimo figlio, osservazioni che hanno evidenziato, in sostanza, atteggiamento scarsamente collaborativo della donna, a causa dei suoi comportamenti apertamente oppositivi, polemici e rivendicativi.

La Corte d'Appello di Torino - Sezione minorenni e famiglia - ha respinto l'appello proposto dalla ricorrente ed ha confermato le determinazioni assunte dal giudice di primo grado con riferimento all'adottabilità dei minori interessati. Il presupposto di base è la condizione di disagio psichico evidenziata dalla stessa.

La Cassazione ha confermato la decisione espressa nel secondo grado di giudizio.