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Permesso di soggiorno per motivi familiari dello straniero, il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l’effettività della convivenza

21 febbraio 2023

News Regionale - Sicilia ,

In tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana ai sensi del combinato disposto del D.lgs. n. 286 del 1988, art. 19, comma 2, lett. c) e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, comma 1, lett. b), il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l’effettività della convivenza.

La precisazione giunge dalla Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 3279/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 2 febbraio.

La convivenza, si legge nel provvedimento, deve essere intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l’ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari.

Non è consentita, proseguono i giudici di piazza Cavour, un’esegesi che introduca connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, come è quella della disponibilità “titolata” di un alloggio, in contrasto con la “ratio” del regime di favore dettato dalle citate norme.