Il risarcimento del danno è dovuto per la lesione del diritto al godimento del rapporto parentale: anche se al momento del sinistro l’erede si trova nel grembo materno, l’esistenza stessa del rapporto fa presumere la sofferenza del familiare.
Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno di un’interessante ordinanza, la n. 4571/2023, depositata lo scorso 14 febbraio.
La vicenda da cui sorge la questione analizzata dal collegio di piazza Cavour riguarda la richiesta di risarcimento danno avanzata dai familiari di un uomo, vittima di un incidente stradale. Specificatamente, i giudici di merito avevano liquidato il danno da perdita parentale soltanto al fratello non convivente della vittima e nulla in favore dei figli, solo in ragione del fatto che all'epoca del sinistro la più grande avesse quattro anni e che il secondo dovesse ancora nascere.
I figli della vittima hanno presentato i loro rilievi in Cassazione.
La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha chiarito che il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì “nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente”.
