La tutela dei diritti dei legittimari del disponente, pregiudicati dall’istituzione del trust, è possibile attraverso l’esercizio dell’azione di riduzione.
In tema di trust liberale inter vivos, la tutela dei diritti successori dei legittimari, asseritamente pregiudicati da tali atti, è assicurata con l’esercizio dell’azione di riduzione, rimedio che determina la mera inefficacia dell’atto pregiudizievole, ma non anche la nullità. Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno di un’interessante ordinanza che riguarda un istituto sempre più utilizzato in ambito familiare, la n. 5073/2023, depositata lo scorso 17 febbraio.
Se il trustee ha eseguito programma del disponente e a esercitare, in caso di trust discrezionale, il proprio potere, l’azione di riduzione andrà rivolta nei confronti dei beneficiari.
Se il trust è “in fase di esecuzione”, essendo il trustee titolare del patrimonio vincolato in trust, l’esercizio dell’azione di riduzione deve rivolgersi nei confronti dello stesso trustee.
Gli atti di liberalità soggetti a riduzione, dunque, non sono affetti da nullità o annullabilità ma sono, invece, validi, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, ed inefficaci in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'integrazione della quota di riserva, attraverso l'esercizio del diritto potestativo dell'erede legittimario di chiederne la riduzione. Nella fattispecie esaminata la Seconda Sezione Civile ha affrontato la questione della tutela del legittimario asseritamente pregiudicato da un trust liberale.
Un cenno meritano i fatti oggetto della vicenda analizzata dal collegio di piazza Cavour. Nel corso dei due gradi di merito la ricorrente, erede legittimaria, si era vista rigettare la domanda di nullità dell'atto di trasferimento con cui il padre, deceduto ab intestato, aveva conferito, attraverso un trust, ad una holding partecipazioni di capitali di una società per azioni idonee ad assicurare il controllo del gruppo ai trustee. Secondo la ricorrente, il trust era nullo in quanto violava le norme dettate in materia di successione necessaria, non in termini di lesione della sua quota di legittima, non avendo quest'ultima proposto azione di riduzione, bensì per la sua finalità illecita di eludere e rendere inoperanti le tutele previste.
Il beneficiario del trust, si legge nel provvedimento, è legittimato passivo se è stato individuato, anche nel caso del trust non ancora completamente eseguito. In tal caso, infatti, è differito il momento della concreta attribuzione del vantaggio al beneficiario e il legittimario leso può agire in riduzione aggredendo immediatamente le attribuzioni liberali dirette al beneficiario.
Il trustee è legittimato passivo oltre che nei cosiddetti trust di scopo, nei quali manca una specifica individuazione dei beneficiari, nel caso di trust discrezionale, che non abbia ancora ricevuto attuazione. In tal caso occorre infatti, contemperare la certezza dell’esistenza di una liberalità lesiva, con l’incertezza del beneficiario finale, senza però che ciò possa andare a discapito del legittimario.
