Il Collegio di piazza Cavour, in un recente provvedimento, ha ribadito che l'assegno divorzile non può essere equiparato all'assegno alimentare: invero, appaiono diverse la natura e le finalità proprie dei due tipi di assegno.
E, difatti, alle controversie concernenti l'assegno divorzile non si applica, in linea generale, neppure l'esclusione dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale prevista dall'art. 3, l. n. 742/1969.
Le precisazioni in questione della Suprema Corte sono contenute all’interno dell’ordinanza n. 5393/2023, depositata lo scorso 21 febbraio.
Per dirimere la controversia in esame, la Corte di Cassazione ha statuito i seguenti principi di diritto: in tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da COVID-19, alle “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”, considerate rilevanti ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020, convertito con la l. n. 27 del 2020, non possono esser equiparate le cause relative all'assegno divorzile, attesa l'impossibilità di correlare l'assegno divorzile all'assegno alimentare, per l'evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni.
La successione delle norme processuali, si legge ancora nel provvedimento, non può essere interpretata in modo da consentirne un effetto retroattivo incidente sul diritto di difesa, per cui la previsione delle “eccezioni” alla sospensione dei termini processuali, di cui alla normativa emergenziale stratificata nelle varie fasi di contrasto alla pandemia da COVID-19, va rapportata allo stato del giudizio nel momento in cui i singoli procedimenti sono stati espressamente inseriti.
