Come occorre interpretare il criterio della residenza abituale previsto dall’art. dell’art. 3, par. 1, lett. a), Regolamento CE 2201/2003 al fine del riconoscimento della giurisdizione in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale?
Il quesito è stato affrontato da un’ordinanza delle Sezioni Unite civili, la n. 5830/2023 dello scorso 27 febbraio.
In tema di competenza giurisdizionale, giurisprudenza Eurounitaria e di legittimità reputano che occorra tenere conto della residenza abituale, intesa come quella avente un grado di sufficiente stabilità. I pubblici registri, si legge nel provvedimento, assolvono una funzione fondamentale di certezza nei rapporti giuridici, di talché le certificazioni da questi provenienti rivestono una forza probatoria assistita; la falsità delle risultanze di una certificazione di simili registri deve essere estremamente rigorosa.
Un cenno meritano i fatti oggetto della questione.
Un uomo depositava ricorso per separazione giudiziale dinanzi al Tribunale.
La resistente proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello spagnolo, ove la donna aveva incardinato un procedimento di divorzio. Le Sezioni Unite dichiaravano inammissibile l'istanza di regolamento. Anche i giudici spagnoli declinavano, però, la giurisdizione, con conseguente riassunzione del giudizio di separazione da parte del marito dinanzi al Tribunale. Veniva, conseguentemente, proposto un secondo regolamento di giurisdizione da parte della moglie in virtù dell'art. 3, par. 1, lett. a), Regolamento CE 2201/2003, in quanto il marito non risiedeva abitualmente nel territorio dello Stato italiano da almeno 6 mesi prima del deposito della domanda di separazione dinanzi al Tribunale nazionale.
Richiamando la disposizione invocata dalla moglie e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il Collegio ricorda che la nozione di “residenza abituale”, prevista dalla norma al fine di radicare la giurisdizione sui procedimenti in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, è quella avente un grado di sufficiente stabilità.
