In tema di atti sessuali con minorenne, la relazione di convivenza richiesta per l'integrazione del reato di cui all'art. 609-quater, comma primo n. 2) cod. pen ., rileva a prescindere dall'abuso di una posizione dominante o autorevole sul convivente minore di anni sedici .
Elemento, quest'ultimo, previsto invece nell'ipotesi di soggetto passivo ultrasedicenne , di cui al comma secondo del medesimo articolo.
La precisazione porta la firma della Suprema Corte , sezione terza penale, all’interno della sentenza n. 8735/2023, depositata lo scorso 1° marzo.
Nel caso in esame, la contestazione non era relativa ad un'ipotesi di violenza sessuale ex art. 609-bis cod. pen . ma ad una fattispecie di violazione riconducibile alla previsione di cui all'art. 609-quater, comma 2, cod. pen ., in forza della quale, fuori dei casi previsti dall'art. 609-bis, è sanzionato l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, il quale, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici.
