Per compiere una corretta qualificazione giuridica delle condotte illecite, il giudice di merito deve operare un doppio accertamento della situazione di fatto al momento della consumazione delle violenze. In primo luogo quello preliminare, circa l'esistenza di una «convivenza» e non di una «relazione affettiva; quindi, quello successivo, circa l'effettiva interruzione della convivenza.
La precisazione giunge dalla Suprema Corte, sezione sesta penale, all’interno della sentenza n. 9187/2023, depositata lo scorso 3 marzo.
L'effettiva interruzione della convivenza, si legge nel provvedimento, è cruciale in quanto dalla sua esistenza deriva l'applicazione dell'art. 612-bis, comma 2, cod. pen. e si esclude il reato di maltrattamenti.
Se si accerta che le violenze si sono consumate in una situazione di autonomia della vita della persona offesa, il fatto dovrà essere qualificato ai sensi dell'art. 612-bis cod. pen., eventualmente in continuazione con l'accertata condotta di maltrattamenti.
