Ai fini del calcolo dell’assegno e del contributo, come viene determinato il reddito del coniuge obbligato al versamento? La presenza di eventuali trattenute in busta paga, relative alla restituzione di prestiti o cessione del quinto, determinano una riduzione del reddito effettivamente disponibile, idonea a modificare l’ammontare dell’assegno o del mantenimento?
La Cassazione ha analizzato i seguenti interrogativi all’interno di una recente ordinanza, la n. 6515/2023, dello scorso 3 marzo. Un cenno meritano i fatti oggetto della pronuncia.
Le condizioni economiche derivanti dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio subivano una modifica in secondo grado, sede in cui la Corte territoriale revocava il contributo previsto per uno dei due figli, ormai maggiorenni, e riduceva quello spettante all'altro nonché l'assegno dell'ex moglie (si passava da un importo originario di 300 Euro a 250 Euro).
La riduzione dei contributi al mantenimento veniva disposta in considerazione del fatto che lo stipendio dell'uomo (circa 1.500 Euro netti mensili) risultava gravato dalla restituzione di alcuni prestiti per un importo di oltre 700 Euro mensili.
Con il proprio ricorso in Cassazione, l'ex moglie ha ritenuto ingiustificata la riduzione e ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, sostenendo come non ogni trattenuta operata in busta paga debba essere presa in considerazione ai fini della determinazione del reddito del vecchio coniuge, che, peraltro, avrebbe avuto una certa tendenza a ricorrere al credito con una certa “disinvoltura”.
I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso e l'hanno accolto.
Per la Suprema Corte, in estrema sintesi, soltanto le trattenute necessarie sulla busta paga dell’obbligato riducono l’assegno di divorzio.
“In tema di assegno divorzile e di contributo al mantenimento del figlio, la determinazione del reddito da lavoro dipendente del soggetto a carico del quale sono richieste quelle prestazioni impone di tenere conto delle ritenute fiscali e contributive operategli in busta paga sulla retribuzione, mentre il rilievo attribuibile, per il medesimo fine, ad altre trattenute ivi eventualmente effettuategli dal datore di lavoro può variare a seconda del loro specifico titolo, dovendosi valutare il grado di necessità del corrispondente esborso.”