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Violenza sessuale, no all’attenuante ex art. 609 bis c.p. terzo comma se si approfitta delle condizioni psicologiche della persona offesa

14 marzo 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Configura il reato di violenza sessuale commettere atti sessuali in modo insidioso, repentino e sempre non voluto, con l'accompagnamento di grevi apprezzamenti di carattere fisico, espressi con un linguaggio volgare e a tratti violento.

Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 9212/2023, depositata lo scorso 6 marzo.

Le condizioni psicologiche della persona offesa, si legge nel provvedimento, che nel caso di specie era una minorenne e in uno stato di sostanziale abbandono familiare, e l'aver approfittato dell'esigenza di quest'ultima di trovare una figura di riferimento di carattere paterno e del timore di perdere il corrispondente affetto non consentono il riconoscimento dell’attenuante prevista dall’ultimo comma dell’articolo 609 bis del codice penale.

Il reato di cui all'art. 609-bis, concludono i giudici di piazza Cavour, è perseguibile d'ufficio se commesso - come nel caso di specie - nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 18.