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IMU, la sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario

16 marzo 2023

News Regionale - Sicilia ,

Il coniuge assegnatario dell’abitazione, in sede di separazione legale o divorzio, è l’unico soggetto passivo Imu, essendo considerato titolare del diritto di abitazione su di essa. Di conseguenza, l’unità abitativa sarà esente, in quanto abitazione principale. Questa regola non vale, tuttavia, in caso di assegnazione di casa detenuta in locazione, che comporta il subentro dell’assegnatario nel contratto di affitto, senza che si modifichi la soggettività passiva del proprietario del bene. Da ultimo, il coniuge non assegnatario conserva il diritto all’esenzione per l’unità dallo stesso posseduta e adibita a propria abitazione principale.

È quanto filtra, in estrema sintesi, dall’ordinanza n. 6545/2023 della Suprema Corte, depositata lo scorso 6 marzo dalla sezione tributaria della Cassazione.

Le agevolazioni inerenti all'abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all'art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell’I.M.U.

Tale sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all'immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.

Nella disciplina Imu è dettato un trattamento speciale per le unità assegnate in sede di separazione o divorzio. Si è infatti stabilito che, in tale eventualità, l’assegnatario è considerato, ai fini dell’imposta, titolare del diritto di abitazione. Questa impostazione è stata conservata anche nella riforma del 2020, a patto che l’assegnatario sia anche affidatario dei figli.

La Corte conferma, dunque, che il coniuge non assegnatario non deve pagare nulla per la sua quota di proprietà dell’ex casa coniugale. E nulla è dovuto anche dall’assegnatario, che ne è considerato unico titolare e la adibisce ad abitazione principale. Questa regola non opera però per le unità locate, per le quali è la legge speciale sulle locazioni che dispone il subentro dell’assegnatario nel contratto. Ne deriva che sarà il titolare dell’immobile che dovrà versare l’Imu secondo le regole ordinarie. Da ultimo, la Corte consolida il diritto del coniuge non assegnatario a vedersi riconoscere una autonoma esenzione per la casa adibita a propria abitazione principale.